Inserisca email e password
scelte in fase di registrazione per accedere all’Area riservata

Non ricorda la sua password? Clicchi qui per sceglierne una nuova

Cosa fare per il
paesaggio?

Cosa fare
per il

paesaggio?

Il paesaggio è un patrimonio, per questo richiede azioni e politiche di salvaguardia, gestione e pianificazione. Attraverso la partecipazione e la cooperazione, i suoi abitanti possono promuovere uno sviluppo sostenibile.

Leggi il messaggio
della CEP

Il messaggio della
CEP

Attraverso le le autorità pubbliche indicano gli obiettivi, le strategie e le misure da adottare per la , la e la del paesaggio. Ogni paesaggio è, infatti, un patrimonio e il suo valore deriva anche dall’insieme delle caratteristiche naturali e umane che determinano la sua originalità. Salvaguardare il paesaggio significa, quindi, adottare azioni per la di queste caratteristiche uniche. Nel costruire azioni legate alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione del territorio, bisogna ricordare che nel paesaggio convivono non solo passato, presente e futuro, ma anche abitanti e quindi valori diversi.

La CEP nasce dal desiderio di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente.

Preambolo

L’espressione “Politica del paesaggio” designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l’adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare, gestire e pianificare il paesaggio.

Art. 1. b

L’espressione Salvaguardia dei paesaggi” indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d’intervento umano.

Art. 1. d

L’espressione Gestione dei paesaggi indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali.

Art. 1. e

L’espressione Pianificazione dei paesaggi indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

Art. 1. f

Gli Stati si impegnano a stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi tramite l’adozione delle misure specifiche.

Gli Stati si impegnano inoltre ad integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un’incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

Art. 5. b, d

Ogni Stato si impegna ad adottare misure specifiche per:

  • accrescere la sensibilizzazione al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione
  • promuovere la formazione ed educazione
  • individuare e valutare i propri paesaggi (per analizzarne le caratteristiche, nonché le dinamiche e le pressioni che li modificano e seguirne le trasformazioni, per poi valutare i paesaggi individuati, tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate)
  • stabilire gli obiettivi di qualità paesaggistica
  • attuare l’applicazione delle politiche del paesaggio

Art. 6. A, B, C, D, E

Gli Stati si impegnano a cooperare per rafforzare l’efficacia dei provvedimenti presi ai sensi degli articoli della presente Convenzione, e in particolare a:

  • prestarsi reciprocamente assistenza, dal punto di vista tecnico e scientifico, tramite la raccolta e lo scambio di esperienze e di lavori di ricerca in materia di paesaggio
  • favorire gli scambi di specialisti del paesaggio, segnatamente per la formazione e l’informazione
  • scambiarsi informazioni

Art. 8

La CEP promuove uno basato sull’equilibrio tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente.
Gestire il paesaggio significa riconoscere quali azioni consentono di governare le che avvengono al suo interno, mantenendo la sostenibilità (ambientale, economica e sociale) come obiettivo all’interno di questi processi di sviluppo. Pianificare il paesaggio significa pensare ad azioni capaci di guardare lontano, che l’esistente, recuperino ciò che è importante del passato e sappiano aprirsi al futuro, rispondendo alle diverse necessità delle popolazioni.

La CEP nasce dal desiderio di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente.

Preambolo

L’espressione “Politica del paesaggio” designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l’adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare, gestire e pianificare il paesaggio.

Art. 1. b

L’espressione Salvaguardia dei paesaggi” indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d’intervento umano.

Art. 1. d

L’espressione Gestione dei paesaggi indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali.

Art. 1. e

L’espressione Pianificazione dei paesaggi indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

Art. 1. f

Gli Stati si impegnano a stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi tramite l’adozione delle misure specifiche.

Gli Stati si impegnano inoltre ad integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un’incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

Art. 5. b, d

Ogni Stato si impegna ad adottare misure specifiche per:

  • accrescere la sensibilizzazione al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione
  • promuovere la formazione ed educazione
  • individuare e valutare i propri paesaggi (per analizzarne le caratteristiche, nonché le dinamiche e le pressioni che li modificano e seguirne le trasformazioni, per poi valutare i paesaggi individuati, tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate)
  • stabilire gli obiettivi di qualità paesaggistica
  • attuare l’applicazione delle politiche del paesaggio

Art. 6. A, B, C, D, E

Gli Stati si impegnano a cooperare per rafforzare l’efficacia dei provvedimenti presi ai sensi degli articoli della presente Convenzione, e in particolare a:

  • prestarsi reciprocamente assistenza, dal punto di vista tecnico e scientifico, tramite la raccolta e lo scambio di esperienze e di lavori di ricerca in materia di paesaggio
  • favorire gli scambi di specialisti del paesaggio, segnatamente per la formazione e l’informazione
  • scambiarsi informazioni

Art. 8

Il paesaggio si modifica in relazione ai diversi fattori che agiscono nel territorio. Per questo le politiche paesaggistiche devono essere capaci di dialogare e integrarsi con tutte le altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio stesso. Perché sia possibile indirizzare e realizzare le politiche in modo efficace, si devono prima conoscere le caratteristiche e le dinamiche del paesaggio in questione e valutarlo riconoscendo i diversi valori attribuiti e i diversi punti di vista. La CEP si rivolge sia agli Stati che alle popolazioni. Da una parte, infatti, si invitano gli Stati membri alla , scambiandosi assistenza, informazioni e consulenze specialistiche in materia di paesaggio. Dall’altra, la CEP invita anche a avviare processi di del pubblico, coinvolgendo gli attori del paesaggio a diverse scale, dalle popolazioni agli enti nazionali, regionali e locali.

La CEP nasce dal desiderio di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente.

Preambolo

L’espressione “Politica del paesaggio” designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l’adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare, gestire e pianificare il paesaggio.

Art. 1. b

L’espressione Salvaguardia dei paesaggi” indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d’intervento umano.

Art. 1. d

L’espressione Gestione dei paesaggi indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali.

Art. 1. e

L’espressione Pianificazione dei paesaggi indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

Art. 1. f

Gli Stati si impegnano a stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi tramite l’adozione delle misure specifiche.

Gli Stati si impegnano inoltre ad integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un’incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

Art. 5. b, d

Ogni Stato si impegna ad adottare misure specifiche per:

  • accrescere la sensibilizzazione al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione
  • promuovere la formazione ed educazione
  • individuare e valutare i propri paesaggi (per analizzarne le caratteristiche, nonché le dinamiche e le pressioni che li modificano e seguirne le trasformazioni, per poi valutare i paesaggi individuati, tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate)
  • stabilire gli obiettivi di qualità paesaggistica
  • attuare l’applicazione delle politiche del paesaggio

Art. 6. A, B, C, D, E

Gli Stati si impegnano a cooperare per rafforzare l’efficacia dei provvedimenti presi ai sensi degli articoli della presente Convenzione, e in particolare a:

  • prestarsi reciprocamente assistenza, dal punto di vista tecnico e scientifico, tramite la raccolta e lo scambio di esperienze e di lavori di ricerca in materia di paesaggio
  • favorire gli scambi di specialisti del paesaggio, segnatamente per la formazione e l’informazione
  • scambiarsi informazioni

Art. 8